📑 Esempio · Testo unico

Calcolo TARI — Anno 2026

Ecco com'è fatto un testo unico: l'intera disciplina del calcolo — presupposto, soggetti, tariffe, riduzioni, scadenze — in un solo documento autosufficiente. È da un testo come questo che parte il processo WESTIGen.

Esempio a scopo illustrativo: valori e tariffe sono indicativi, riferiti a un Comune tipo.

Art. 1 — Presupposto della TARI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 2 — Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi della TARI:

  • a) per le utenze domestiche: i componenti del nucleo familiare anagrafico o i soggetti che occupano l'immobile;
  • b) per le utenze non domestiche: il titolare dell'attività economica o il legale rappresentante.

Art. 3 — Superficie imponibile

1. La superficie imponibile è quella calpestabile dei locali e delle aree scoperte operative, misurata al filo interno dei muri perimetrali.

Art. 4 — Composizione della tariffa

1. La tariffa TARI è composta da:

  • a) quota fissa: destinata alla copertura dei costi essenziali del servizio;
  • b) quota variabile: rapportata alla quantità di rifiuti conferiti;
  • c) TEFA: tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali pari al 5% del dovuto TARI;
  • d) componente perequativa UR1: pari a 0,10 EUR per utenza per anno, destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti (L. 60/2022 art. 2, Del. ARERA 386/2023);
  • e) componente perequativa UR2: pari a 1,50 EUR per utenza per anno, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (Del. ARERA 386/2023);
  • f) componente perequativa UR3 (bonus rifiuti): pari a 6,00 EUR per utenza per anno, destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie per il bonus sociale rifiuti di cui al DPCM 24/2025 (Del. ARERA 133/2025 che modifica Del. 386/2023).

Art. 5 — Classificazione utenze domestiche

1. Le utenze domestiche si distinguono in:

  • a) residenti: nucleo familiare con residenza anagrafica nell'immobile;
  • b) non residenti: immobili a disposizione quali seconde case e case vacanza.

Art. 6 — Determinazione del numero di occupanti

1. Per le utenze domestiche residenti il numero di occupanti è quello risultante dai registri anagrafici.

2. Per le utenze domestiche non residenti il numero di occupanti è determinato convenzionalmente in base alla superficie:

  • a) fino a 45 mq: 1 occupante;
  • b) da 46 a 60 mq: 2 occupanti;
  • c) da 61 a 75 mq: 3 occupanti;
  • d) oltre 75 mq: 4 occupanti.

Art. 7 — Tariffe utenze domestiche

1. Le tariffe per le utenze domestiche anno 2026 sono le seguenti:

  • a) 1 componente: quota fissa 0,984550 EUR/mq, quota variabile 63,753819 EUR/anno;
  • b) 2 componenti: quota fissa 1,076136 EUR/mq, quota variabile 109,019030 EUR/anno;
  • c) 3 componenti: quota fissa 1,167723 EUR/mq, quota variabile 133,245482 EUR/anno;
  • d) 4 componenti: quota fissa 1,259309 EUR/mq, quota variabile 156,834395 EUR/anno;
  • e) 5 componenti: quota fissa 1,339446 EUR/mq, quota variabile 193,174072 EUR/anno;
  • f) 6 o più componenti: quota fissa 1,408136 EUR/mq, quota variabile 216,762985 EUR/anno.

Art. 8 — Formula di calcolo utenze domestiche

1. La TARI per utenze domestiche è calcolata secondo la seguente formula: TARI = (quota fissa × superficie mq) + quota variabile − riduzioni + TEFA + componenti perequative ARERA − bonus sociale.

2. Il TEFA è calcolato applicando il 5% alla TARI base (quota fissa per superficie più quota variabile al netto delle riduzioni).

Art. 9 — Classificazione utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate secondo il D.P.R. 158/1999 Allegato 1, in base alla tipologia di attività economica svolta:

  • a) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 30 categorie di cui alla Tabella 4b;
  • b) comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti: 21 categorie di cui alla Tabella 4a (regime semplificato).

Art. 10 — Categorie di attività e tariffe non domestiche

1. Le categorie di attività e le relative tariffe anno 2026 sono:

  • a) categoria 1: musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto — QF 0,62 EUR/mq, QV 0,75 EUR/mq;
  • b) categoria 2: cinematografi e teatri — QF 0,55 EUR/mq, QV 0,67 EUR/mq;
  • c) categoria 3: autorimesse e magazzini senza vendita diretta — QF 0,85 EUR/mq, QV 1,02 EUR/mq;
  • d) categoria 4: campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi — QF 1,12 EUR/mq, QV 1,35 EUR/mq;
  • e) categoria 5: stabilimenti balneari — QF 0,78 EUR/mq, QV 0,94 EUR/mq;
  • f) categoria 6: esposizioni, autosaloni — QF 0,65 EUR/mq, QV 0,78 EUR/mq;
  • g) categoria 7: alberghi con ristorante — QF 2,15 EUR/mq, QV 2,58 EUR/mq;
  • h) categoria 8: alberghi senza ristorante — QF 1,65 EUR/mq, QV 1,98 EUR/mq;
  • i) categoria 9: case di cura e riposo — QF 1,85 EUR/mq, QV 2,22 EUR/mq;
  • j) categoria 10: ospedali — QF 1,95 EUR/mq, QV 2,34 EUR/mq;
  • k) categoria 11: uffici, agenzie, studi professionali — QF 1,75 EUR/mq, QV 2,10 EUR/mq;
  • l) categoria 12: banche ed istituti di credito — QF 0,95 EUR/mq, QV 1,14 EUR/mq;
  • m) categoria 13: negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli — QF 1,85 EUR/mq, QV 2,22 EUR/mq;
  • n) categoria 14: edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze — QF 2,25 EUR/mq, QV 2,70 EUR/mq;
  • o) categoria 15: negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato — QF 1,15 EUR/mq, QV 1,38 EUR/mq;
  • p) categoria 16: banchi di mercato beni durevoli — QF 2,05 EUR/mq, QV 2,46 EUR/mq;
  • q) categoria 17: attività artigianali tipo botteghe quali parrucchiere, barbiere, estetista — QF 2,15 EUR/mq, QV 2,58 EUR/mq;
  • r) categoria 18: attività artigianali tipo botteghe quali falegname, idraulico, fabbro, elettricista — QF 1,25 EUR/mq, QV 1,50 EUR/mq;
  • s) categoria 19: carrozzeria, autofficina, elettrauto — QF 1,95 EUR/mq, QV 2,34 EUR/mq;
  • t) categoria 20: attività industriali con capannoni di produzione — QF 0,95 EUR/mq, QV 1,14 EUR/mq;
  • u) categoria 21: attività artigianali di produzione beni specifici — QF 1,15 EUR/mq, QV 1,38 EUR/mq;
  • v) categoria 22: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub — QF 8,95 EUR/mq, QV 10,74 EUR/mq;
  • w) categoria 23: mense, birrerie, hamburgherie — QF 7,85 EUR/mq, QV 9,42 EUR/mq;
  • x) categoria 24: bar, caffè, pasticceria — QF 6,75 EUR/mq, QV 8,10 EUR/mq;
  • y) categoria 25: supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari — QF 4,25 EUR/mq, QV 5,10 EUR/mq;
  • z) categoria 26: plurilicenze alimentari e/o miste — QF 5,15 EUR/mq, QV 6,18 EUR/mq;
  • aa) categoria 27: ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio — QF 9,85 EUR/mq, QV 11,82 EUR/mq;
  • ab) categoria 28: ipermercati di generi misti — QF 3,95 EUR/mq, QV 4,74 EUR/mq;
  • ac) categoria 29: banchi di mercato generi alimentari — QF 8,25 EUR/mq, QV 9,90 EUR/mq;
  • ad) categoria 30: discoteche, night club — QF 2,45 EUR/mq, QV 2,94 EUR/mq.

Art. 11 — Formula di calcolo utenze non domestiche

1. La TARI per utenze non domestiche è calcolata secondo la seguente formula: TARI = (quota fissa × superficie mq) + (quota variabile × superficie mq) − riduzioni + TEFA + componenti perequative ARERA − bonus sociale.

2. Il TEFA è calcolato applicando il 5% alla TARI base (somma di quota fissa e quota variabile per la superficie, al netto delle riduzioni).

Art. 12 — Riduzione per compostaggio domestico

1. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico dei rifiuti organici è applicata una riduzione del 10% sulla somma di quota fissa e quota variabile.

2. I requisiti per ottenere la riduzione sono:

  • a) dichiarazione di attivazione del compostaggio;
  • b) utilizzo di compostiera conforme;
  • c) disponibilità a verifica da parte del gestore.

Art. 13 — Riduzione per unico occupante

1. Alle utenze domestiche occupate da un unico componente è applicata una riduzione del 10% sulla somma di quota fissa e quota variabile.

Art. 14 — Riduzione per iscritti AIRE

1. Alle utenze domestiche di soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) è applicata una riduzione del 30% sulla somma di quota fissa e quota variabile.

Art. 15 — Riduzione per uso stagionale o discontinuo

1. Alle utenze ad uso stagionale o discontinuo è applicata una riduzione del 30% sulla somma di quota fissa e quota variabile.

Art. 16 — Riduzione per immobili inagibili

1. Agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili è applicata una riduzione del 50% sulla somma di quota fissa e quota variabile.

Art. 17 — Riduzione per zone non servite

1. Per le utenze ubicate in zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta, si applica una riduzione del 20% sulla somma di quota fissa e quota variabile.

Art. 18 — Bonus sociale TARI

1. È riconosciuto un bonus sociale automatico pari al 25% della TARI base (quota fissa più quota variabile al netto delle riduzioni) alle utenze domestiche il cui nucleo familiare si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • a) ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 9.530,00 EUR;
  • b) ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 20.000,00 EUR per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico residenti nella stessa località dell'utenza.

2. Il bonus sociale è sottratto dall'importo TARI dopo il calcolo di TARI base, TEFA e componenti perequative ARERA.

3. Il bonus sociale è cumulabile con le riduzioni di cui agli articoli da 12 a 17.

Art. 19 — Obbligo dichiarativo

1. I soggetti passivi devono presentare dichiarazione TARI entro 90 giorni dalla data di:

  • a) inizio del possesso o detenzione dei locali;
  • b) variazione dei dati precedentemente dichiarati;
  • c) cessazione del possesso o detenzione.

Art. 20 — Scadenze di pagamento

1. Il pagamento della TARI avviene in tre rate:

  • a) prima rata (acconto): pari al 55% calcolato sulle tariffe dell'anno precedente, con scadenza aprile;
  • b) seconda rata (intermedia): pari al 25% del dovuto annuale, con scadenza luglio;
  • c) terza rata (saldo conguaglio): a conguaglio sulle tariffe definitive dell'anno in corso, con scadenza dicembre.

2. È consentito il pagamento in unica soluzione alla prima scadenza.

3. L'importo minimo annuale non può essere inferiore a 12,00 EUR.

Art. 21 — Modalità di pagamento

1. Il pagamento avviene tramite:

  • a) sistema pagoPA quale modalità principale;
  • b) modello F24 con codici tributo specifici;
  • c) altre modalità indicate nell'avviso di pagamento.

Art. 22 — Gestore del servizio

1. Il servizio di gestione della TARI è affidato al gestore individuato dal Comune secondo le normative vigenti.

Art. 23 — Entrata in vigore

1. Le tariffe 2026 sono applicate a partire dalla bollettazione con le scadenze di cui all'Art. 20.

Il punto

Tutta la disciplina, in un documento solo.

Presupposto, soggetti, tariffe, riduzioni, bonus, scadenze: niente rimandi tra atti di anni diversi. Da un testo così la piattaforma WESTIGen genera il software di calcolo — e ogni importo resta collegato all'articolo che lo giustifica.