Art. 1 — Presupposto della TARI
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Art. 2 — Soggetti passivi
1. Sono soggetti passivi della TARI:
- a) per le utenze domestiche: i componenti del nucleo familiare anagrafico o i
soggetti che occupano l'immobile;
- b) per le utenze non domestiche: il titolare dell'attività economica o il legale
rappresentante.
Art. 3 — Superficie imponibile
1. La superficie imponibile è quella calpestabile dei locali e delle aree scoperte
operative, misurata al filo interno dei muri perimetrali.
Art. 4 — Composizione della tariffa
1. La tariffa TARI è composta da:
- a) quota fissa: destinata alla copertura dei costi essenziali del servizio;
- b) quota variabile: rapportata alla quantità di rifiuti conferiti;
- c) TEFA: tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali pari al 5% del dovuto TARI;
- d) componente perequativa UR1: pari a 0,10 EUR per utenza per anno, destinata alla
copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente
raccolti (L. 60/2022 art. 2, Del. ARERA 386/2023);
- e) componente perequativa UR2: pari a 1,50 EUR per utenza per anno, destinata alla
copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi
(Del. ARERA 386/2023);
- f) componente perequativa UR3 (bonus rifiuti): pari a 6,00 EUR per utenza per anno,
destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie per il bonus sociale rifiuti
di cui al DPCM 24/2025 (Del. ARERA 133/2025 che modifica Del. 386/2023).
Art. 5 — Classificazione utenze domestiche
1. Le utenze domestiche si distinguono in:
- a) residenti: nucleo familiare con residenza anagrafica nell'immobile;
- b) non residenti: immobili a disposizione quali seconde case e case vacanza.
Art. 6 — Determinazione del numero di occupanti
1. Per le utenze domestiche residenti il numero di occupanti è quello risultante dai
registri anagrafici.
2. Per le utenze domestiche non residenti il numero di occupanti è determinato
convenzionalmente in base alla superficie:
- a) fino a 45 mq: 1 occupante;
- b) da 46 a 60 mq: 2 occupanti;
- c) da 61 a 75 mq: 3 occupanti;
- d) oltre 75 mq: 4 occupanti.
Art. 7 — Tariffe utenze domestiche
1. Le tariffe per le utenze domestiche anno 2026 sono le seguenti:
- a) 1 componente: quota fissa 0,984550 EUR/mq, quota variabile 63,753819 EUR/anno;
- b) 2 componenti: quota fissa 1,076136 EUR/mq, quota variabile 109,019030 EUR/anno;
- c) 3 componenti: quota fissa 1,167723 EUR/mq, quota variabile 133,245482 EUR/anno;
- d) 4 componenti: quota fissa 1,259309 EUR/mq, quota variabile 156,834395 EUR/anno;
- e) 5 componenti: quota fissa 1,339446 EUR/mq, quota variabile 193,174072 EUR/anno;
- f) 6 o più componenti: quota fissa 1,408136 EUR/mq, quota variabile 216,762985 EUR/anno.
Art. 8 — Formula di calcolo utenze domestiche
1. La TARI per utenze domestiche è calcolata secondo la seguente formula:
TARI = (quota fissa × superficie mq) + quota variabile − riduzioni + TEFA +
componenti perequative ARERA − bonus sociale.
2. Il TEFA è calcolato applicando il 5% alla TARI base (quota fissa per superficie
più quota variabile al netto delle riduzioni).
Art. 9 — Classificazione utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche sono classificate secondo il D.P.R. 158/1999 Allegato 1,
in base alla tipologia di attività economica svolta:
- a) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 30 categorie di cui alla
Tabella 4b;
- b) comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti: 21 categorie di cui
alla Tabella 4a (regime semplificato).
Art. 10 — Categorie di attività e tariffe non domestiche
1. Le categorie di attività e le relative tariffe anno 2026 sono:
- a) categoria 1: musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto —
QF 0,62 EUR/mq, QV 0,75 EUR/mq;
- b) categoria 2: cinematografi e teatri — QF 0,55 EUR/mq, QV 0,67 EUR/mq;
- c) categoria 3: autorimesse e magazzini senza vendita diretta — QF 0,85 EUR/mq,
QV 1,02 EUR/mq;
- d) categoria 4: campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi —
QF 1,12 EUR/mq, QV 1,35 EUR/mq;
- e) categoria 5: stabilimenti balneari — QF 0,78 EUR/mq, QV 0,94 EUR/mq;
- f) categoria 6: esposizioni, autosaloni — QF 0,65 EUR/mq, QV 0,78 EUR/mq;
- g) categoria 7: alberghi con ristorante — QF 2,15 EUR/mq, QV 2,58 EUR/mq;
- h) categoria 8: alberghi senza ristorante — QF 1,65 EUR/mq, QV 1,98 EUR/mq;
- i) categoria 9: case di cura e riposo — QF 1,85 EUR/mq, QV 2,22 EUR/mq;
- j) categoria 10: ospedali — QF 1,95 EUR/mq, QV 2,34 EUR/mq;
- k) categoria 11: uffici, agenzie, studi professionali — QF 1,75 EUR/mq,
QV 2,10 EUR/mq;
- l) categoria 12: banche ed istituti di credito — QF 0,95 EUR/mq, QV 1,14 EUR/mq;
- m) categoria 13: negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,
altri beni durevoli — QF 1,85 EUR/mq, QV 2,22 EUR/mq;
- n) categoria 14: edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze — QF 2,25 EUR/mq,
QV 2,70 EUR/mq;
- o) categoria 15: negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli, ombrelli, antiquariato — QF 1,15 EUR/mq, QV 1,38 EUR/mq;
- p) categoria 16: banchi di mercato beni durevoli — QF 2,05 EUR/mq, QV 2,46 EUR/mq;
- q) categoria 17: attività artigianali tipo botteghe quali parrucchiere, barbiere,
estetista — QF 2,15 EUR/mq, QV 2,58 EUR/mq;
- r) categoria 18: attività artigianali tipo botteghe quali falegname, idraulico,
fabbro, elettricista — QF 1,25 EUR/mq, QV 1,50 EUR/mq;
- s) categoria 19: carrozzeria, autofficina, elettrauto — QF 1,95 EUR/mq,
QV 2,34 EUR/mq;
- t) categoria 20: attività industriali con capannoni di produzione — QF 0,95 EUR/mq,
QV 1,14 EUR/mq;
- u) categoria 21: attività artigianali di produzione beni specifici — QF 1,15 EUR/mq,
QV 1,38 EUR/mq;
- v) categoria 22: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub — QF 8,95 EUR/mq,
QV 10,74 EUR/mq;
- w) categoria 23: mense, birrerie, hamburgherie — QF 7,85 EUR/mq, QV 9,42 EUR/mq;
- x) categoria 24: bar, caffè, pasticceria — QF 6,75 EUR/mq, QV 8,10 EUR/mq;
- y) categoria 25: supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari — QF 4,25 EUR/mq, QV 5,10 EUR/mq;
- z) categoria 26: plurilicenze alimentari e/o miste — QF 5,15 EUR/mq, QV 6,18 EUR/mq;
- aa) categoria 27: ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio —
QF 9,85 EUR/mq, QV 11,82 EUR/mq;
- ab) categoria 28: ipermercati di generi misti — QF 3,95 EUR/mq, QV 4,74 EUR/mq;
- ac) categoria 29: banchi di mercato generi alimentari — QF 8,25 EUR/mq,
QV 9,90 EUR/mq;
- ad) categoria 30: discoteche, night club — QF 2,45 EUR/mq, QV 2,94 EUR/mq.
Art. 11 — Formula di calcolo utenze non domestiche
1. La TARI per utenze non domestiche è calcolata secondo la seguente formula:
TARI = (quota fissa × superficie mq) + (quota variabile × superficie mq) − riduzioni +
TEFA + componenti perequative ARERA − bonus sociale.
2. Il TEFA è calcolato applicando il 5% alla TARI base (somma di quota fissa e quota
variabile per la superficie, al netto delle riduzioni).
Art. 12 — Riduzione per compostaggio domestico
1. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico dei rifiuti organici
è applicata una riduzione del 10% sulla somma di quota fissa e quota variabile.
2. I requisiti per ottenere la riduzione sono:
- a) dichiarazione di attivazione del compostaggio;
- b) utilizzo di compostiera conforme;
- c) disponibilità a verifica da parte del gestore.
Art. 13 — Riduzione per unico occupante
1. Alle utenze domestiche occupate da un unico componente è applicata una riduzione
del 10% sulla somma di quota fissa e quota variabile.
Art. 14 — Riduzione per iscritti AIRE
1. Alle utenze domestiche di soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti
all'Estero) è applicata una riduzione del 30% sulla somma di quota fissa e quota
variabile.
Art. 15 — Riduzione per uso stagionale o discontinuo
1. Alle utenze ad uso stagionale o discontinuo è applicata una riduzione del 30%
sulla somma di quota fissa e quota variabile.
Art. 16 — Riduzione per immobili inagibili
1. Agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili è applicata una riduzione del 50%
sulla somma di quota fissa e quota variabile.
Art. 17 — Riduzione per zone non servite
1. Per le utenze ubicate in zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta,
si applica una riduzione del 20% sulla somma di quota fissa e quota variabile.
Art. 18 — Bonus sociale TARI
1. È riconosciuto un bonus sociale automatico pari al 25% della TARI base (quota fissa
più quota variabile al netto delle riduzioni) alle utenze domestiche il cui nucleo
familiare si trovi in una delle seguenti condizioni:
- a) ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 9.530,00 EUR;
- b) ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 20.000,00 EUR per
nuclei familiari con almeno 4 figli a carico residenti nella stessa località
dell'utenza.
2. Il bonus sociale è sottratto dall'importo TARI dopo il calcolo di TARI base, TEFA
e componenti perequative ARERA.
3. Il bonus sociale è cumulabile con le riduzioni di cui agli articoli da 12 a 17.
Art. 19 — Obbligo dichiarativo
1. I soggetti passivi devono presentare dichiarazione TARI entro 90 giorni dalla
data di:
- a) inizio del possesso o detenzione dei locali;
- b) variazione dei dati precedentemente dichiarati;
- c) cessazione del possesso o detenzione.
Art. 20 — Scadenze di pagamento
1. Il pagamento della TARI avviene in tre rate:
- a) prima rata (acconto): pari al 55% calcolato sulle tariffe dell'anno precedente,
con scadenza aprile;
- b) seconda rata (intermedia): pari al 25% del dovuto annuale, con scadenza luglio;
- c) terza rata (saldo conguaglio): a conguaglio sulle tariffe definitive dell'anno
in corso, con scadenza dicembre.
2. È consentito il pagamento in unica soluzione alla prima scadenza.
3. L'importo minimo annuale non può essere inferiore a 12,00 EUR.
Art. 21 — Modalità di pagamento
1. Il pagamento avviene tramite:
- a) sistema pagoPA quale modalità principale;
- b) modello F24 con codici tributo specifici;
- c) altre modalità indicate nell'avviso di pagamento.
Art. 22 — Gestore del servizio
1. Il servizio di gestione della TARI è affidato al gestore individuato dal Comune
secondo le normative vigenti.
Art. 23 — Entrata in vigore
1. Le tariffe 2026 sono applicate a partire dalla bollettazione con le scadenze di cui
all'Art. 20.